Dichiarazioni della parte rese nell'atto e responsabilità del notaio per difetto di veridicità di esse. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2342 del 4 febbraio 2026)

Deve escludersi la possibilità di estendere, nei confronti del notaio, la responsabilità per le dichiarazioni rese da una delle parti in presenza dell’altra e da questa accettate; al notaio, infatti, deve ritenersi preclusa la possibilità di intervenire su tale rapporto, non essendovi alcuna attività di accertamento da compiere a fronte dell’espressione del potere valutativo del contraente. In particolare, nell’inserire nell’atto di compravendita la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall’acquirente, dell’avvenuta estinzione del debito e dell’inoltrata richiesta di cancellazione dell’ipoteca, il notaio ha pienamente assolto ai propri doveri professionali, gravando solo sulla parte venditrice la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese e dell’adempimento degli obblighi assunti. L’estraneità ai doveri del notaio del compito di accertare la veridicità delle dichiarazioni, in mancanza di una espressa richiesta in tal senso, deve ritenersi conseguenza dell’immediata riferibilità delle ridette dichiarazioni alla dimensione negoziale del rapporto sostanziale tra le parti, avendo l’acquirente accettato il contenuto fattuale della dichiarazione resa dal venditore senza contestarla, così assumendo su di sé l’integrale responsabilità della valutazione in ordine alla credibilità di quanto dichiarato dalla controparte e al correlativo rischio contrattuale

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema è quello di valutare in maniera appropriata le dichiarazioni e le garanzie assunte nell'atto, il cui tenore testuale è, ovviamente, di primaria importanza. In questo senso la dichiarazione della parte riportata nell'atto non può, evidentemente, determinare alcuna assunzione di responsabilità in capo al notaio. A costui l'altra parte potrà domandare consiglio e indicazioni sulla portata di queste dichiarazioni ovvero l'esecuzione di quei controlli, l'assunzione di quelle cautele che siano idonee a prevenire conseguenze pregiudizievoli di dichiarazioni non conformi al vero.

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