Dichiarazione in atto di compravendita di aver percepito il prezzo. E' ammesso il venditore a provare il contrario? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20520 del 29 settembre 2020)

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 cod.civ., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod.civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.

Commento

Due sono le conclusioni rilevanti a cui è pervenuta la S.C.: anzitutto la circostanza, riflessa nell'atto di compravendita, relativa all'intervenuto pagamento del prezzo non è coperta da alcuna pubblica fede. Conseguentemente non occorrerebbe, ai fini di un'eventuale contestazione, proporre alcuna querela di falso. In secondo luogo la relativa dichiarazione del venditore (dal punto di vista giuridico qualificabile come quietanza di pagamento) possiede natura confessoria. Conseguentemente la valenza giuridica di essa può essere fatta venir meno soltanto dando conto della ricorrenza di un vizio della volontà (errore di fatto, ovvero di violenza). Rimane altresì la possibilità di dar conto che la quietanza sia stata oggetto di un accordo simulatorio: in questa ipotesi, tuttavia, l'unico strumento probatorio, tra le parti, rimarrebbe quello di darne conto tramite una controdichiarazione scritta.

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