Dichiarazione falsa sulla qualità di erede avanti al notaio. Non è falso ideologico, configurando il reato di cui all’art. 495 c.p. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 3832 del 25 gennaio 2017)

Integra il reato di cui all'art. 495 c. p. - e non quello di falsità ideologica determinata dall'altrui inganno - la condotta di chi dichiari ad un notaio la propria falsa qualità di erede (basata su testamenti olografi apocrifi), poiché con il rogito non viene attestata l'effettività delle qualità personali dichiarate dalla parte, bensì solo la sua identità e le dichiarazioni svolte.
Non sussiste il reato di cui agli artt. 48 e 479 c. p. nel caso del conservatore dei registri immobiliari che proceda alla trascrizione del certificato di successione, formato dall'Agenzia delle Entrate, fondato su di una falsa dichiarazione di successione dell'imputato, poiché in detta ipotesi il pubblico ufficiale non compie alcuna autonoma attestazione in merito alla veridicità del contenuto della dichiarazione di successione, ma si limita ad annotare un atto pubblico redatto da altro pubblico ufficiale.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 495 c.p. punisce chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona. Nell'ambito di tale fattispecie delittuosa è stata assunta la condotta di colui che, producendo schede testamentarie apparentemente riconducibili al de cuius, in effetti non autentiche, si attribuisca la qualità di erede pur non essendolo.

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