Detrazione IRPEF 36% del costo del box auto adibito a pertinenza dell'abitazione: l’agevolazione fiscale spetta anche se non è stato stipulato un preventivo contratto preliminare. (CTR Roma, Sez. I, sent. n. 4902 del 25 luglio 2016)

Il bonifico bancario effettuato dal contribuente poco prima della compravendita dell'immobile giustifica l'agevolazione della detrazione sul box auto, pur non essendo stato stipulato un contratto preliminare per l'acquisto della pertinenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
A ben vedere soltanto in un regime fiscale orientato ad un formalismo ossessivo ha modo di porsi la questione in esame, per fortuna risoltasi in senso favorevole al contribuente. Come è noto la legge richiede, ai fini della detraibilità della parte dei costi di costruzione, che le somme pagate quale prezzo della vendita del box pertinenziale intervenga mediante bonifici bancari da effettuarsi prima della stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile. Ordinariamente l'atto di vendita è preceduto da un contratto preliminare. Questo logicamente giustifica il pagamento del prezzo in via anticipata. Da qui l'amletico dubbio: ma come è sarebbe possibile pagare il prezzo di un bene che non è stato precedentemente promesso in vendita ed ancora non è stato venduto? Ma se è la stessa legge a richiedere il pagamento anticipato prima della stipula dell'atto di vendita, è chiaro che detto pagamento interviene per tale motivo e che, in assenza di un obbligo specifico di concludere un preventivo contratto preliminare, non sarebbe legittimo sottoporre a tale condizione la detraibilità dell'importo.

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