Designazione volontaria di amministratore di sostegno, sua nomina giudiziale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 15055 del 5 giugno 2025)

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice deve attenersi alla designazione effettuata dal beneficiario in un atto notarile, salvo che sussistano gravi motivi che possano mettere seriamente in dubbio la fiducia nelle capacità del designato a svolgere le mansioni dell’ufficio. Tali motivi devono essere oggettivamente accertati e adeguatamente motivati nel provvedimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può il Giudice andare di diverso avviso, disattendendo la nomina espressa ex art. 408 cod.civ. da colui che, in previsione della sopravvenuta esigenza di provvedere in tal senso, abbia proceduto ad esprimere la propria volontà individuando il proprio amministratore di sostegno? La risposta, affermativa, fa riferimento a "gravi motivi" che facciano dubitare della idoneità del soggetto nominato a rivestire le mansioni nell'interesse del beneficiario.

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