Pubblicazione del nominativo dei clienti e deontologia forense. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 9861 del 19 aprile 2017)

La previsione del codice deontologico secondo cui l'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, non può ritenersi abrogata dal D.L. n. 223/2006 (cd. decreto Bersani), il quale ha unicamente sancito l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni.
L'esclusione del divieto di rendere pubblici i nominativi dei propri clienti, invero, non è espressamente prevista dal decreto citato e non può, pertanto, ricondursi alla normativa solo in base ad un'ampia interpretazione del concetto di pubblicità informativa circa le caratteristiche del servizio offerto. (Nel caso concreto deve, pertanto, trovare conferma la decisione del C.N.F. di rigetto dell'impugnazione proposta avverso la decisione del COA, recante l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento nei confronti dei ricorrenti per avere riportato nel sito internet dello studio, seppure con il loro consenso, l'elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa e dei principali clienti assistiti per progetti specifici.)
Il divieto di rendere pubblico il nominativo dei clienti dell'avvocato si giustifica in ragione della forte valenza pubblicistica dell'attività forense, non essendo l'avvocato solo un libero professionista ma anche il necessario "partecipe" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'avvocato che pubblica sul proprio sito il nominativo dei propri clienti, pur con il consenso espresso degli stessi, è legittimamente sanzionato disciplinarmente con l'avvertimento. Questa è la conclusione delle SSUU della S.C. nel procedimento instaurato all'esito del ricorso presentato da un'associazione professionale di legali che avevano pubblicato sul website dello Studio i nomi dei principali assistiti. La prassi, invero usuale nell'ambito commerciale, è stata reputata tuttavia non conforme ai principi del codice deontologico, tra i quali il divieto di rivelare i nomi dei propri clienti, pure all'esito dell'entrata in vigore del d.l. 223/2006 (c.d. decreto "Bersani" sulla liberalizzazione delle professioni) che ha fatto venir meno le disposizioni che vietavano di svolgere pubblicità informativa. Il ragionamento della Corte è invero discretamente tortuoso: lo stretto collegamento tra attività professionale ed esercizio della giurisdizione, renderebbe infatti non sufficiente il consenso, pure prestato da parte dei clienti, in ordine al dare pubblicazione dei propri dati. Occorrerebbe infatti ponderare anche i riflessi di tale pubblicità sull'esito dell'attività processuale in corso. L'ipotesi della Corte sarebbe quella della possibilità di "indirette interferenze" che potrebbero subire i processi pendenti, fino a citare espressamente procedimenti "per partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, in cui il cliente potrebbe autorizzare la diffusione del proprio nominativo... per lanciare messaggi ad eventuali complici circa la linea difensiva da seguire o il difensore da scegliere". Insomma: il sito web del legale come surrogato del pizzino.

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