Deliberazione di assemblea di società per azioni. Nullità e inesistenza. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26199 del 27 settembre 2021)

Le ipotesi di nullità oggi considerate dall'art. 2379 cod.civ. si riferiscono ai casi in cui ci si trovi in presenza di un atto formale comunque imputabile alla società (mancata convocazione dell'assemblea; mancanza di verbale; impossibilità o illiceità dell'oggetto). Il tutto presuppone, dunque, che si sia tenuta un'assemblea della società che, seppure non convocata, sia qualificabile come tale, cioè abbia visto la presenza (rectius: la partecipazione ad essa) quanto meno di un socio della società medesima. Invece, nell'ipotesi estrema di "assemblea" caratterizzata dalla presenza (rectius: partecipazione alla stessa) esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci, la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società, così da essere estraneo alla categoria di cui agli artt. 2377 cod.civ. e segg. In definitiva, non basta una votazione, purchessia, per potere configurare l'esistenza di una deliberazione societaria, essendo, per contro, necessario che la stessa provenga da un'assemblea della società che sia effettivamente qualificabile (perché partecipata da almeno uno dei suoi soci) come tale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Cosa accade se a prendere parte all'assemblea di una società di capitali siano unicamente soggetti che non rivestono la qualità di socio?
La giurisprudenza di legittimità formatasi nella vigenza della precedente disciplina qualificava come inesistente la deliberazione assembleare di società per azioni assunta da un organo assembleare formato del tutto da soci privi del diritto di voto. Alla stessa regola perviene anche al giorno d'oggi la S.C. nel caso in esame. Ciò nonostante l'(apparente) espunzione dell'inesistenza dall'ordinamento giuridico, all'esito della entrata in vigore della Riforma del 2003. Così "inesistente" è stata dichiarata la "deliberazione" scaturita da un'adunanza di coloro che, pur dichiaratisi soci di una società, in effetti siano del tutto privi di questa qualità. Viene dunque in esame, nella specie, un caso di inesistenza materiale della deliberazione estranea rispetto alla categoria di cui agli artt. 2377 cod.civ. e ss., non potendo essere configurato un atto riconducibile, neppure astrattamente, alla società.

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