Decreto del Presidente della Repubblica 361/2000: Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

Decreto del Presidente della Repubblica 361/2000: Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

Commento

Vengono abrogati gli artt. 12, 16 III° comma, 27 III° comma, 33, 34, parte dell'art. 35 cod.civ.. Il registro delle persone giuridiche presso il Tribunale viene sostituito dal registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture nonchè dall'ulteriore analogo registro tenuto presso ciascuna Regione. L'esecuzione della formalità pubblicitaria sortisce effetti costitutivi e non semplicemente dichiarativi, dal momento che l'acquisizione della personalità giuridica viene espressamente subordinata all'iscrizione in uno dei predetti registri.
Il riconoscimento viene espressamente sottoposto alla condizione della verifica della possibilità e della liceità dello scopo nonchè della adeguatezza dei mezzi finanziari.
L'estinzione può essere accertata "su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio" (art.6 d.p.r. in esame) previo riscontro di una delle cause di cui all'art. 27 cod.civ..

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