Decreto del Presidente della Repubblica 287/2000: Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia

Decreto del Presidente della Repubblica 287/2000: Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia

Commento

La figura del mediatore creditizio si specifica in relazione al modo di disporre del I comma dell'art.2 del provvedimento normativo in esame, ai sensi del quale può considerarsi tale colui che professionalmente, anche se non esclusivamente, pone in relazione, anche tramite attività di consulenza, banche ed enti creditizi con la clientela potenziale, allo scopo della concessione di finanziamenti.
Il mediatore creditizio deve essere iscritto in apposito albo, la cui istituzione era stata prevista nella l. 1996 n.108 (c.d. legge "antiusura", il cui art.16 comma I venne ispirato dall'esigenza di evitare l'inserirsi tra la banca e l'utente di figure improprie).

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