Decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 (in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004), convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 141 (in G.U. n. 125 del 29 maggio 2004), recante: "Proroga di termini in materia edilizia".

LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1 .
1. E' convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TESTO DEL DECRETO - LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate dalle seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Commento

In esito al provvedimento normativo di cui sopra, può venir presentata domanda per acquisire la disponibilità alla cessione delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile ovvero onde ottenere il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sull'area appartenente al Demanio non più fino alla data del 31 marzo 2004, bensì a quella del 31 luglio 2004.
Anche il termine della domanda di permesso in sanatoria risulta prorogato al 31 luglio 2004.

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