Decorso il ventennio, l'ipoteca perde la propria efficacia, ancorché a presidio di un mutuo fondiario. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 6281 del 9 marzo 2025)

Le ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale previsto dall’art. 2847 cod.civ. per la rinnovazione della garanzia, in assenza della quale si produce la cessazione automatica degli effetti dell’iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell’affidamento dei terzi; decorso tale termine, non vi è obbligo per il Conservatore di eseguire la rinnovazione d’ufficio dell’iscrizione, né può essere configurata una sua responsabilità per omissione per il caso in cui non proceda in tal senso, avendo l’art. 27 della l. n. 175 del 1991 abrogato il citato d.P.R. n. 7 del 1976 e disposto l’ultrattività della pregressa disciplina del rinnovo d’ufficio delle garanzie ipotecarie limitatamente al caso in cui queste accedano a contratti stipulati prima dell’applicabilità della riforma.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una volta scaduto il termine prescrizionale ventennale di cui all'art. 2847 cod.civ., l'ipoteca si estingue e il Conservatore non è obbligato ad effettuare l'iscrizione in rinnovazione a richiesta della Banca in nome della natura fondiaria del mutuo. Va precisato che, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 7 del 1976, norma ormai abrogata che si riferiva ai mutui edilizi e fondiari, era previsto che l'istituto di credito avesse diritto, in ogni tempo e senza spese, a ottenere il rinnovo dell'ipoteca per i mutui di scopo edilizio. Si trattava di una specifica agevolazione per la banca riguardo la rinnovazione delle ipoteche. La previsione del rinnovo "senza spese" in "ogni tempo" confermava il diritto a rinnovare l'ipoteca oltre la scadenza del ventennio originario previsto per legge. Ebbene: in esito all'abrogazione della riferita norma, la rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca, ancorché afferente ad un finanziamento fondiario, soggiace alle regole ordinarie. Sarà così indispensabile un nuovo atto di assenso del debitore a che intervenga una nuova iscrizione, che prenderà nuovo grado e sarà cronologicamente riconducibile al tempo in cui viene iscritta.

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