Decadenza dalle agevolazioni "prima casa": non si applicano nel caso di realizzazione, entro un anno dalla vendita della casa acquistata con i benefici, di nuova abitazione principale su terreno già di proprietà del contribuente. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 18211 del 16 settembre 2016)

Si reputa meritevole della conservazione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della c.d. "prima casa" il contribuente che, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale. E ciò a prescindere dall'epoca di acquisto di detto terreno - sia essa anteriore o posteriore all'alienazione del primo immobile adibito a "prima casa" - ed in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., il quale comporta l'acquisto della proprietà della costruzione ivi realizzata ed incorporata a titolo originario, quale successivo incremento (accessio, appunto) dell'originario immobile posseduto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non importa se il terreno sul quale l'immobile "prima casa" viene realizzato è stato acquistato anche molto tempo prima. Quello che conta è che la nuova "prima casa" possa dirsi realizzata reimpiegando il ricavato per procedere all'edificazione. Il vero nodo è stabilire quando il fabbricato possieda una piena rilevanza urbanistica: a tal proposito è stato statuito che, allo scopo di non incorrere nella decadenza, l'edificio debba quantomeno essere stato ultimato allo stato rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura. Insomma: anche se non sono stati installati gli impianti, pavimenti, rivestimenti, serramenti, dunque non potendo certo la casa considerarsi abitabile, in ogni caso questa condizione è sufficiente per non perdere le agevolazioni sul vecchio acquisto.

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