Decadenza dalle agevolazione prima casa. Alienazione dell’immobile acquistato prima del decorso del termine quinquennale e successivo acquisto della sola nuda proprietà di altro immobile. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17148 del 28 giugno 2018)

La decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art. 1, nota II-bis),, comma IV,, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. , n. 131/1986, per aver il contribuente trasferito per atto a titolo oneroso o gratuito l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto non è evitata qualora, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con tale agevolazione, proceda all'acquisto della nuda proprietà di un altro immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia viene a sancire la sufficienza, ai fini di evitare di incorrere nella decadenza dalla agevolazioni fiscali già fruite in sede di acquisto della prima casa successivamente alienata prima del decorso del quinquennio, del susseguente riacquisto anche della sola nuda proprietà di altro immobile da adibire parimenti a "prima casa". Il dubbio interpretativo si fonda sul fatto che, a rigore, l'acquisizione della nuda proprietà non consentirebbe di poter fruire dell'abitazione da parte dell'acquirente, dal momento che il godimento della stessa sarebbe riservato all'usufruttuario.

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