Decadenza dal diritto di accettare l'eredità. Esperibilità del rimedio di cui all'art. 524 cod.civ. da parte dei creditori. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 33479 dell'11 novembre 2021)
Il rimedio previsto dall'art. 524 cod. civ. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd."actio interrogatoria" ex art. 481 cod.civ., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.