Danno per intervenuta sopraelevazione dell'edificio confinante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7752 del 27 marzo 2013)

Nell’ambito della controversia originata dalla sopraelevazione dell’immobile confinante, anche nel caso in cui l’innalzamento dell’edificio comporta l’aumento dei volumi di detto fabbricato al livello del sottotetto, il vicino che pretende il risarcimento deve dimostrare il pregiudizio all’amenità, alla comodità e alla tranquillità della propria abitazione laddove nel sistema della responsabilità civile un risarcimento non può essere accordato per il solo fatto del comportamento lesivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si risolve in una questione di esistenza o meno della prova del danno, inteso non già come evento, bensì come conseguenza negativa, come elemento in grado di arrecare un concreto pregiudizio al diritto del soggetto asseritamente danneggiato.
In questo senso va distinta l'ipotesi di violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni da quella in cui tale violazione non si sia verificata. Nel primo caso sarebbe sufficiente la prova del mancato rispetto della normativa perchè fosse provato il danno scaturente dall'implicita imposizione di una servitù sul fondo vicino, nel secondo caso (come quello sottoposto all'attenzione del giudicante), è invece necessaria una precisa prova del danno, intesa sia come sussistenza dello stesso, sia nell'entità dello stesso.

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