D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, attuativo della V Direttiva in tema di antiriciclaggio

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto LEgislativo di recepimento della V Direttiva europea in tema di antiriciclaggio (n. 2018/843).
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Commento

(di Daniele Minussi)
La novella prevede, a far tempo dal 10 novembre 2019, una serie di cospicue novità.
1) Viene ampliata la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, con l'esplicita ricomprensione: a) delle succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione in un altro Stato membro UE o in uno Stato terzo); b) dei soggetti che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è eseguita da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; c) dei prestatori di servizi di portafoglio digitale; d) degli agenti in affari anche quando agiscano in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro.
2) è stato disposto il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
3) è stata estesa la definizione di "prestatori di servizi all’utilizzo di valuta virtuale", introducendo la classificazione di prestatori di servizi di portafoglio digitale definiti come la “persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
4) è stato esteso a tali "prestatori di servizi di portafoglio digitali" l’obbligo dell’iscrizione in una sezione speciale del registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam), analogamente a quanto già richiesto per i prestatori di servizi concernenti l’utilizzo di monete virtuali, la cui iscrizione in un’apposita sezione speciale del registro dei cambia valute gestito dall’Oam era già stata richiesta dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 141/2010.
5) contemplato anche un maggiore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e specifiche sul titolare effettivo. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, vengano cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
6) previste nuove misure di adeguata verifica rafforzata per intermediari bancari o finanziari.

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