D.Lgs. 13-10-2009 n. 147, Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni
D.Lgs. 13-10-2009 n. 147, Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.
(G.U. 31 ottobre 2009, n. 254)
ART. 1
MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2501-SEXIES E 2505-QUATER DEL CODICE CIVILE
1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
«La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».
2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.
ART. 2
DISCIPLINA TRANSITORIA
1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.