D.Lgs. 13-10-2009 n. 147, Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni

D.Lgs. 13-10-2009 n. 147, Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.
(G.U. 31 ottobre 2009, n. 254)


ART. 1
MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2501-SEXIES E 2505-QUATER DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
«La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».
2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.


ART. 2
DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Commento

La novellazione dell'art.2501 sexies cod.civ. ha quale effetto quello di una notevole semplificazione del procedimento di fusione e, in riferimento al rinvio per relationem operato dalla normativa codicistica, a quello di scissione.
La possibilità di rinunziare alla relazione degli esperti, sia pure subordinatamente alla rinunzia unanime di tutti i soci facenti parte della compagine sociale delle entità coinvolte nel procedimento ha, quale effetto, quello di ridurre la differenza tra procedimento ordinario e procedura semplificata (art. 2505 ed art.2505 bis cod.civ.).

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