Criteri per stabilire la divisibilità di area comune a due fabbricati appartenenti a diversi proprietari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7044 dell’8 aprile 2015)

Al fine di stabilire la divisibilità o meno di un'area comune a due fabbricati, appartenenti a diversi proprietari e destinata all'accesso ai fabbricati stessi, in due porzioni distinte da attribuire in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti, il giudice di merito deve tener conto della diminuzione del valore complessivo dell'area a seguito della divisione, nonché degli effetti di tale divisione sulla efficienza, funzionalità e comodità fra le parti, mentre è irrilevante, ai predetti fini, la deduzione di frequenti dissidi fra le parti così da rendere impossibile l'uso comune dell'area.
Va aggiunto che la divisione di un bene, ai sensi dell'art. 1112 c.c., non può comportare limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti ad uno dei condividenti, ipotesi che si verificherebbe, nel caso in esame, ove la divisione venisse ad incidere sull'area originariamente utilizzata da entrambi i condividenti sulla intera superficie dello spiazzo comune e per una destinazione (accesso agli immobili di entrambe le parti con adeguato spazio di manovre) che verrebbe meno nella sua originaria consistenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Irrilevante ai fini di stabilire la divisibilità del bene, l'aspetto insanabilmente litigioso della gestione dell'area di accesso a due immobili: il giudice deve decidere in base ai criteri legali di cui all'art.1112 cod.civ..
Non è ipotizzabile pertanto attribuire porzioni pro diviso dell'area predetta a ciascun contitolare quando fosse pregiudicata la funzione della stessa di consentire l'accesso ai fondi

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