Criteri per la determinazione dell'imposta sulle donazioni nel caso di riserva dell'usufrutto in favore del donante e dopo di sè per altri (usufrutto successivo). (Cass. Civ., Sez. V, n. 1217 del 20 gennaio 2011).

In tema di imposta sulle donazioni e con riferimento all'ipotesi di donazione della nuda proprietà con riserva, da parte del donante, dell'usufrutto per sé e, dopo la sua morte, in favore di più beneficiari, il valore del bene donato al nudo proprietario va calcolato tenendo conto della situazione come a quel momento prevedibile secondo l'"id quod plerumque accidit", con depurazione del valore dell'usufrutto calcolato facendo riferimento all'età del più giovane dei beneficiari di tale diritto, cioè di colui che, prevedibilmente, morirà dopo il più anziano ritardando a tale data il consolidamento della piena proprietà.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rara pronunzia in tema di tassazione dell'atto costitutivo di usufrutto successivo, fattispecie che pare legittimamente costituibile soltanto in esito a liberalità donativa (art. 796 cod.civ.).

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