Criteri per l’individuazione della giurisdizione del giudice italiano nella divisione di beni ereditari. (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 15233 del 12 luglio 2011)

Nell'azione di scioglimento di comunione ereditaria, secondo quanto stabilito nell'art. 50 della L. n. 218/1995, la parziale collocazione dei beni immobili all'estero è idonea a precludere la giurisdizione del giudice italiano solo se essa si fondi unicamente sul criterio del domicilio o della residenza in Italia del convenuto o sulla accettazione, da parte di quest'ultimo della giurisdizione italiana. Al contrario, quando sia applicabile almeno uno dei criteri di collegamento stabiliti dal citato art. 50, quali la cittadinanza italiana del de cuius e l'apertura della successione in Italia, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il mero fatto che nella successione siano caduti beni immobili all'estero non implica che, in riferimento alla controversia insorta sulla divisione che li riguarda, la giurisdizione appartenga al Giudice straniero. Ciò che conta, in materia, è la sussistenza di uno degli elementi di collegamento di cui all'art.50 della l. 1995/218.

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