Criteri di valutazione delle caratteristiche delle abitazioni "non di lusso" ai fini delle agevolazioni fiscali "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 12517 del 22 maggio 2013)

Le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale sono di stretta interpretazione, tale da non poter indurre al riconoscimento di agevolazioni se non nelle ipotesi in cui con queste siano espressamente previste. Ai fini della determinazione delle caratteristiche dell'abitazione non di lusso, il D.M. 2 febbraio 1969 importa l'obbligo di computare nella superficie utile ogni volume a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell'abitabilità o della regolarità edilizia.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie concretamente sottoposta all'attenzione dei Giudici si trattava di un fabbricato avente una superficie utile di oltre 260 metri quadrati, dotato di piscina e di un'area pertinenziale di circa 4000 metri quadrati.
Ai fini del computo della superficie dell'immobile (che è uno degli elementi in base ai quali, alla stregua del d.m. 2 agosto 1969, deve essere valutata la natura "di lusso" o meno dell'abitazione) devono essere computate tutte le parti dell'imobile, indipendentemente dal fatto che una porzione dello stesso fosse stata costruita (abusivamente) in un tempo successivo unitamente alla piscina. Possono essere escluse dal computo soltanto le superfici espressamente contemplate dalla legge come estranee ad esso (tali i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed i posti auto).
Cfr. anche Cass. Civ., Sez.V 12942/2013 sulla irrilevanza del difetto dell'abitabilità dei vani accessori ai fini del calcolo della superficie dell'abitazione.

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