Credito per la riduzione del prezzo di vendita immobiliare conseguente ad evizione parziale. Esclusione dal novero dei crediti di cui all'art. 2559 cod.civ.. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 29657 del 18 novembre 2024)

Il credito alla riduzione del prezzo di compravendita di un immobile per evizione parziale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1480 e 1484 cod.civ., non rientra tra quelli di cui all'art. 2559 cod.civ., in ragione della sua estraneità sia all'esercizio dell'impresa che alla gestione aziendale finalizzata all'attività imprenditoriale

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto l'art. 2559 cod.civ., in tema di crediti rientranti nel perimetro aziendale, prescrive, con disposizione derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'art. 1264 cod.civ., che la cessione del credito abbia effetto nei confronti dei terzi anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, dal momento dell' iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Ciò premesso, non va ricompreso in tali crediti, secondo la S.C., quello relativo alla riduzione del prezzo della vendita di un immobile per evizione parziale, del tutto estraneo rispetto all'attività di impresa.

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