Credito per il contributo al mantenimento del figlio. Azione revocatoria ordinaria: sufficienza della mera scientia damni in capo al terzo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25857 del 16 novembre 2020)

Poiché il credito vantato dal genitore per il contributo da parte dell'altro genitore al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente, ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria dispiegata contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece pure la prova della participatio fraudis e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici, madre e figlio avevano proposto ricorso per ottenere l'annullamento della sentenza di secondo grado con la quale la Corte d’Appello di Perugia aveva rigettato la domanda di simulazione assoluta o, in via subordinata, di revocatoria, in relazione alla vendita immobiliare stipulata dall’ex convivente della prima, allo scopo di sottrarsi al pagamento dell’assegno di mantenimento del secondo, figlio della coppia. In particolare era stata rigettata anche la revocatoria, in considerazione dell’assenza dell’elemento soggettivo in capo all’acquirente. Il credito per il mantenimento, infatti, non sarebbe potuto considerare come ancora sorto al momento del perfezionamento della vendita, essendo stata a quel tempo unicamente proposta la domanda. Ciò premesso, la S.C. ha segnalato l'erroneità di tale percorso logico: poiché la proposizione della domanda giudiziale di condanna del padre alla corresponsione dell'assegno di mantenimento era temporalmente antecedente rispetto all’atto di disposizione, ai fini dell’elemento soggettivo da verificare ai fini dell'astio pauliana, esso va qualificato come successivo all’insorgenza della ragione di credito. Ne discende come non dovesse essere reputata necessaria la prova della participatio fraudis del terzo, essendo sufficiente la valutazione in capo a costui della mera consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. scientia damni).

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