Crediti ereditari. Ciascun coerede può agire per l’adempimento, sia pure pro quota. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 27417 del 20 novembre 2017)
Ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione i contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.