Crediti ereditari. Ciascun coerede può agire per l’adempimento, sia pure pro quota. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 27417 del 20 novembre 2017)

Ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione i contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Mentre le passività ereditarie vengono ripartite pro quota tra coeredi (rispondendo ciascuno soltanto nei limiti di quanto facente capo alla sua porzione, senza alcuna solidarietà), le attività, nelle stesse compresi i crediti, entrano a far parte della comunione ereditaria. Tale regime giuridico non comporta tuttavia la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all'azione promossa contro il debitore del defunto (cfr. Cass. SSUU 24657/2007). Ciascun soggetto partecipe delle comunione può esercitare singolarmente le azioni che sono di vantaggio per tutti i contitolari senza che si sia indispensabile integrazione del contraddittorio, dal momento che il diritto di ciascuno investe la cosa comune nella sua interezza. Ciò non toglie che ogni coerede possa agire anche soltanto per l'adempimento del credito ereditario soltanto pro quota. In tale ipotesi il debitore non potrebbe certo eccepire il mancato consenso degli altri creditori onde paralizzarne l'azione. In tal caso gli eventuali contrasti tra coeredi dovrebbero infatti rinvenire composizione nell'ambito del diverso giudizio divisionale.

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