Costruzione realizzata da uno dei comproprietari su suolo comune e operatività dell'accessione. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 3873 del 16 febbraio 2018)

La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le SSUU risolvono una questione controversa: opera o meno l'effetto attrattivo proprio dell'accessione anche nell'ipotesi di edificazione effettuata da uno dei contitolari della proprietà del fondo? Secondo un'opinione, infatti, in tale ipotesi sarebbe applicabile la sola normativa della comunione. Ne discenderebbe che la contitolarità della nuova costruzione potrebbe insorgere in capo agli altri comproprietari del terreno soltanto se la realizzazione avesse seguito l'iter decisionale appropriato ovvero risultasse comunque conforme alla disciplina della comunione. Altrimenti tutto quanto edificato abusivamente dovrebbe essere considerato di esclusiva proprietà del comproprietario costruttore.
La S.C. va di differente avviso: opera in maniera piena l'istituto dell'accessione, con la conseguenza che la nuova edificazione viene ad essere automaticamente di proprietà dei contitolari del fondo sul quale insiste, in via proporzionale al diritto dominicale relativo al terreno. Non si vede come l'efficacia dell'accessione potrebbe essere messa fuori gioco dalla mancanza, nel caso di specie, della qualità di "terzo" del costruttore (evocandone cioè una pretesa estraneità rispetto alla titolarità, anche parziale, del suolo).

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