Costruzione in sopraelevazione rispetto al lastrico solare condominiale. Indennizzo ex art. 1127 cod.civ..(Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12202 del 14 aprile 2022)

In tema di condominio, la proprietà della colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare), non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come il diritto del proprietario di quest'ultimo di utilizzare tale spazio mediante sopraelevazione; ciò peraltro non comporta l'esonero dall'obbligo di corrispondere agli altri condòmini l'indennità prevista dall'art. 1127 cod.civ., salvo che non vi sia rinunzia a quest'ultima da parte di tutti i proprietari dei piani sottostanti.
Il diritto di sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.od.civ. si configura non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale trasformi locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato, atteso che l'indennità prevista dalla norma trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ciò che risulta peculiare della pronunzia in commento (la quale si conforma agli insegnamenti di Cass.Civ. Sez.Unite, 16794/07) è la ricomprensione nella nozione di "sopraelevazione" ai sensi dell'art. 1127 cod.civ. di attività edilizie consistenti nell'incremento della superficie o dei volumi delle unità immobiliari poste all'ultimo piano dello stabile condominiale, ciò che potrebbe non risultare perspicuo. "Sopraelevazione" non è dunque soltanto il manufatto di nuova costruzione edificato sopra un lastrico solare, inteso come superficie piana sulla quale poggiare una nuova fabbrica, ma anche l'incremento (o in relazione alla superficie o in relazione alla volumetria) dell'unità immobiliare posta all'ultimo piano del condominio.

Aggiungi un commento