Costruzione in sopraelevazione rispetto al lastrico solare condominiale. Indennizzo ex art. 1127 cod.civ..(Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12202 del 14 aprile 2022)
In tema di condominio, la proprietà della colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare), non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come il diritto del proprietario di quest'ultimo di utilizzare tale spazio mediante sopraelevazione; ciò peraltro non comporta l'esonero dall'obbligo di corrispondere agli altri condòmini l'indennità prevista dall'art. 1127 cod.civ., salvo che non vi sia rinunzia a quest'ultima da parte di tutti i proprietari dei piani sottostanti.
Il diritto di sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.od.civ. si configura non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale trasformi locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato, atteso che l'indennità prevista dalla norma trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva.