Costituzione di usufrutto su bene immobile. Mancata indicazione del prezzo. Nullità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6142 del 24 febbraio 2022)

In ordine al contratto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso, la semplice dichiarazione, contenuta nella scrittura privata di costituzione dell'usufrutto, circa l'avvenuto pagamento del prezzo non può soddisfare - in assenza di altre indicazioni circa il suo effettivo ammontare o circa i criteri di determinazione richiamati dai contraenti - i requisiti imposti a pena di nullità dal combinato disposto dell'art. 1346 cod.civ. e art. 1350 cod.civ., n. 4. A tale carenza non potrebbe surrogare la dichiarazione di quietanza, né avere rilievo che il valore - ma non il prezzo concretamente concordato - dell'usufrutto sia determinabile in applicazione dei coefficienti rapportati alla vita residua del beneficiario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il prezzo della vendita (tale è la costituzione di un diritto parziario di godimento quale l'usufrutto) ne costituisce indubbiamente elemento essenziale, integrandone l'oggetto (sia pure mediato), costituito da un lato dall'attribuzione patrimoniale consistente nel bene venduto, dall'altro dall'obbligazione pecuniaria consistente nel pagamento di un prezzo in denaro. Va da se che, nell'ipotesi di difettosità di tale elemento, la conseguenza non può non essere la radicale invalidità dell'atto negoziale, sub specie di nullità radicale ex artt. 1346, 1418 cod.civ.. Nè si potrebbe recuperare l'elemento in base alle tabelle attuariali.

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