Costituzione di trust da parte di disponente in Italia con nomina di trustee straniero. Azione di simulazione assoluta e giurisdizione del Giudice italiano. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 25163 del 17 settembre 2021)

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano nella controversia che ha per domanda principale l’azione di simulazione assoluta dei contratti istitutivi dei trust, anche se i trustee sono stranieri, la quale dà luogo al litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio, compresi le persone fisiche disponenti. In particolare l'azione di simulazione (assoluta o relativa) dà luogo al litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della S.C. mentre i trustee erano stranieri, uno dei disponenti era tuttavia domiciliato in Italia. Allorché uno dei disponenti sia domiciliato in Italia. Le SSUU hanno così deciso che, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento Bruxelles 12 dicembre 2012 n. 1215 I bis, che permette, in caso di pluralità di convenuti, di convenirli tutti davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di esso è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica, sussistesse la giurisdizione del Giudice italiano. Infatti l’azione di simulazione assoluta di un trust dà luogo ad una situazione di litisconsorzio necessario, funzionale ad escludere il rischio, che si correrebbe nell'ipotesi di trattazione separata, di pervenire a decisioni incompatibili.

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