Costituzione di trust : tassazione in misura fissa. Cosa ne è dell'orientamento già espresso da Cass (CTP Lucca, Sez. III, sent. n. 55 dell’11 gennaio 2015)

L’atto costitutivo del trust sconta l’imposta di registro in misura fissa perché il trasferimento dei beni dal disponente al trustee è atto fiscalmente neutro e pertanto eventuali tassazioni proporzionali vanno rimandate all’effettiva devoluzione dei beni al beneficiario finale del trust.

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo l'opinione della Corte di merito toscana l'atto costitutivo di trust, siccome istituente mera segregazione dei beni del disponente fino al tempo in cui si porrà in essere la c.d. distribuzione dei beni, sconta la semplice imposta fissa di registro e non già l'imposta sulle donazioni. Questa condivisibile conclusione contrasta in maniera netta con l'orientamento espresso il mese successivo dalla recentissima pronunzia della Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 3737 del 24 febbraio 2015) secondo la quale, dal momento che la causa del negozio di costituzione del trust sta nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà, il trust è perfetto ed efficace con la fissazione del suddetto vincolo di destinazione. Ciò, tenuto conto del fatto che l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al 47^ comma dell'art. 2 del Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006 è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli, seguirebbe che quest'ultima deve ritenersi dovuta in maniera proporzionale proprio in riferimento al predetto effetto. Più lucida la corte di merito rispetto a quella di legittimità. Ma la ragion fiscale è la ragion fiscale...

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