Costituzione di servitù pubblica di passaggio. Presupposti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28632 del 29 novembre 2017)

Perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione uti singuli, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata; 2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se il requisito enunciato da ultimo nella pronunzia qui in commento non pone speciali problemi, essendo ancorato a un elemento oggettivamente accertabile in maniera univoca, non altrettanto è a dirsi per i primi due. Come valutare infatti se la fruizione della strada viene effettuata dal soggetto "uti simgulus" oppure "usi cives"? Più agevole invece stimare l'idoneità del bene a soddisfare un interesse pubblico, consistente evidentemente nel passaggio da parte di una collettività non discriminata. Notevole è mettere a fuoco che una servitù di uso pubblico non esclude la parallela insistenza di una servitù tra privati avente ad oggetto lo stesso bene.

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