Costituzione di fondo patrimoniale: non integra adempimento di obbligo giuridico. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 2077 del 30 gennaio 2020)

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Negli stessi termini si veda Cass. civile, sez. VI-I 2017/29298. Anche in quel caso venne osservato che l'atto di costituzione del fondo non potesse integrare ex se adempimento di un dovere giuridico, nella specie insussistente, configurando piuttosto un atto a titolo gratuito, suscettibile di azione revocatoria. Occorrerebbe piuttosto comprendere quando possa reputarsi sussistente una situazione tale da determinare gli estremi del dovere morale che sarebbe per l'appunto adempiuto tramite la costituzione del fondo.

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