Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Presupposti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 40824 del 20 dicembre 2021)
Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi.