Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Presupposti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 40824 del 20 dicembre 2021)

Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco il momento in cui deve essere valutata la situazione fattuale posta a fondamento della peculiare modalità costitutiva del diritto reale di servitù. Deve infatti sussistere l'oggettiva vocazione delle opere permanenti ed apparenti inequivocamente destinate al servizio di una parte del fondo, originariamente unitario posseduto dall'unico proprietario che ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta il peso successivamente qualificabile come servitù all'esito della separazione dei fondi. Nel senso che il tempo di insorgenza del diritto sia da porre in relazione con il venir meno dell'originario titolare del fondo si veda anche Cass. Civ. Sez. II, ord. 32684/2019.

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