Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 5227 del 9 marzo 2026)

La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis solo se, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla; dunque, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell’appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia mette a fuoco da un lato l'automaticità della costituzione del diritto reale in questione, riconducibile alla conformità della situazione alle prescrizioni di legge, dall'altro l'individuazione del momento preciso che rileva a tal fine, vale a dire la situazione fattuale al tempo in cui le due distinte porzioni del fondo non appartengono più allo stesso proprietario.

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