Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 5227 del 9 marzo 2026)
La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis solo se, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla; dunque, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell’appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario