Cosa accade se, una volta pronunziata la sentenza costitutiva ex 2932 c.c. che sancisce il trasferimento dell'immobile il promissario acquirente non paga il prezzo? L’offerta di adempimento presentata dopo la proposizione della domanda di risoluzione non esclude l’inadempimento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12417 del 16 giugno 2015)

Nella valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento è necessario considerare il peso oggettivo della mancata prestazione sull'equilibrio contrattuale, dovendo altresì, dal punto di vista soggettivo, considerare l'interesse del creditore alla prestazione mancata. Si precisa, dunque, che ciò che rileva è l'importanza dell'inadempimento con riferimento all'interesse del creditore da valutarsi non solo con riferimento alla sua entità, criterio in sé astratto ed avente la funzione di impedire uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, ma anche in concreto tenuto conto di elementi soggettivi che pure incidono sull'importanza dell'inadempimento.
In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare è ammessa la risoluzione del contratto se dopo l’emissione della sentenza costitutiva di trasferimento l’acquirente tarda a saldare il prezzo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ottenuta pronunzia costitutiva di trasferimento dell'immobile in esito alla stipulazione di contratto preliminare rimasto inadempiuto, successivamente il promissario acquirente non provvede al pagamento del residuo prezzo. Tale contegno omissivo prosegue fino alla notifica dell'atto di citazione con il quale il promittente alienante domanda la risoluzione del contratto (ma in un certo senso occorrerebbe riferire l'effetto risolutorio alla pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ., anche se è stato puntualizzato come la natura del rapporto rimanga nel campo contrattuale: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 18467/2014) a cagione del non lieve inadempimento dell'acquirente in ordine al pagamento predetto. Mentre la corte d'Appello decide nel senso di escludere che un ritardo di sedici mesi nel pagamento dei due terzi del prezzo di un immobile possa essere ritenuto inadempimento di non scarsa importanza, la S.C. va di diverso avviso e, finalmente, decide nel senso della natura preclusiva della domanda di risoluzione rispetto all'offerta di adempimento tardivamente pervenuta soltanto una volta notificata la citazione.

Aggiungi un commento