Cortili e aree a parcheggio: in difetto di contraria indicazione sono enti comuni. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 5059 del 25 febbraio 2020)

I cortili (ed esplicitamente pure le stesse aree destinate a parcheggio, dopo l'entrata in vigore della l. n. 220 del 2012), rispetto ai quali manchi un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell'edificio condominiale, a norma dell'art. 1117 cod. civ., e la loro trasformazione, sia pure solo in parte, in un'area destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di box o autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, comporta sia un'alterazione della consistenza strutturale della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
In esito all'entrata in vigore della riforma dl 2012 le aree cortilizie pertinenziali dell'edificio condominiale sono state esplicitamente annoverate quali enti comuni. Tale prescrizione non fa ovviamente venir meno la possibilità che esse appartengano soltanto ad uno o più condomini che vantino uno specifico titolo di acquisto in forza del quale possano considerarsi proprietari esclusivi. Il modo di disporre del novellato n.2 dell'art. 1117 cod.civ. in ogni caso determina il venir meno di non pochi dubbi: in difetto di contrarie evidenze, infatti, l'area pertinenziale dovrà presumersi appartenente agli enti comuni condominiali. Ne segue, nel caso specifico, come debbano essere rimossi i box realizzati "privatamente" solo da alcuni dei condomini nell’area comune, pur dovendosi constatare che l'area pertinenziale è adibita a parcheggio dell’edificio. I manufatti infatti, alterando la consistenza strutturale della cosa comune, impediscono agli altri condomini di farne un utilizzo analogo.

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