Corte Giustizia Comunità Europee Sez.V 09/11/2000: Indennizzo per gli agenti a causa dello scioglimento del rapporto nonostante la mancata previsione del Paese preponente

Spetta in ogni caso l'indennizzo a favore degli agenti di commercio previsto dalla direttiva n. 653/86/CEE a seguito dello scioglimento del rapporto di agenzia. Tanto vale anche se, per espressa clausola negoziale, il contratto di agenzia debba essere regolato dalle legge del Paese del preponente che non prevede alcuna provvidenza per l'agente a seguito dello scioglimento del rapporto ( a differenza della disciplina nazionale della società agente ).

Commento

L'indennità in favore dell'agente di commercio di cui all'art. 17 della direttiva 18 dicembre 1986 n.653/86/Cee, è dovuta in ogni caso (con le sole eccezioni di cui al successivo art.18 riconducibili, in sintesi, alla risoluzione immediata del rapporto per inadempimento imputabile all'agente, al recesso dell'agente, in esito alla cessione del contratto in favore di un ulteriore agente). Ne segue l'impossibilità di sottrarsi all'obbligo di corresponsione della detta indennità per il tramite di espressa pattuizione contrattuale intesa a sottoporre il rapporto ad un ordinamento che non prevede provvidenze per il caso di scioglimento del rapporto.

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