Corte Europea dei diritti dell'uomo Sez. II 30/05/2000: Illegittima l'occupazione dello Stato di un fondo privato per accessione invertita

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo garantisce all'art.1 del protocollo n.1 che:"Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni"; pertanto, l'occupazione da parte dello Stato di un fondo di proprietà privata per accessione invertita, alla quale la parte privata non ha potuto porre rimedio, integra violazione della citata disposizione.

Commento

L'escamotage dell'accessione invertita applicata dalla giurisprudenza italiana, sia pure in base a presupposti e requisiti differenti rispetto a quelli propri dell'istituto di cui all'art.938 cod.civ., viene cassato a livello europeo

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