Corte di giustizia delle Comunità europee, sez.V, n. Causa C-485/01 del 06/03/2003. L'iscrizione all' albo non è incompatibile con la direttiva comunitaria

Non è incompatibile con la direttiva 18 dicembre 1986 n.86/653/Cee la normativa italiana che prevede, come presupposto per l'iscrizione nel registro delle imprese, la previa inclusione dell' agente commerciale in un apposito ruolo istituito presso le Camere di commercio. L'effetto della mancata iscrizione, non incidendo sulla validità di un contratto, ma determinando solo l'applicazione di una sanzione amministrativa è conforme al quadro comunitario. Qualora la mancata iscrizione dovesse comportare un'attenuazione o una lesione dei diritti degli agenti di commercio riconosciuti nella direttiva, si potrebbe ravvisare una violazione dell'atto comunitario.
Poiché la legislazione italiana non subordina la tutela degli agenti di commercio e la validità dei contratti all'iscrizione nel registro delle imprese essa è in linea con la direttiva in oggetto.

Commento

Viene sostanzialmente ribadito il precedente orientamento della Corte (cfr. Corte Giustizia CEE 13 luglio 2000) che ha imposto di considerare valido il contratto di agenzia ancorchè stipulato con un soggetto non iscritto nell'apposito albo. Ciò non implica che ciascun Paese membro possa prevedere la detta iscrizione quale presupposto per ulteriori adempimenti di natura amministrativa (quale l'iscrizione nel Registro delle imprese italiano). Via libera anche all'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative, sempre per il caso di mancanza di iscrizione.

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