Corte di Giustizia C.E. - Seduta plenaria Sentenza 17/12/2002 - Causa C-334/00. Il danno per reponsabilità precontrattuale rientra nella materia dei delitti o quasi-delitti

In un contesto come quello della causa principale caratterizzata dalla mancanza di impegni liberamente assunti da una parte nei confronti di un'altra in sede di trattative dirette alla formazione di un contratto e dall'eventuale violazione di norme giuridiche, in particolare di quelle che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nell'ambito di tali trattative, l'azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale del convenuto rientra nella materia dei delitti o quasi, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dallla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna.

Commento

Il tema è quello della natura giuridica della responsabilità precontrattuale. La pronunzia della Corte di Giustizia CE sposa la teoria della riconducibilità della stessa all'ambito extracontrattuale. Più in particolare la materia viene riportata alle categorie dei delitti o dei quasi-delitti (riprendendo una quadripartizione delle fonti delle obbligazioni già conosciuta dal nostro abrogato codice civile del 1865).
L'operazione ermeneutica della Corte è funzionale all'individuazione del giudice competente a conoscere della relativa controversia, giudice individuato in quello del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso.

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