Corte di Cassazione, Sez. III Pen., n. 19378/02. Ripristinati gli illeciti urbanistici anche se la proroga è temporanea.

Pur in presenza di evidenti imprecisazioni del legislatore, appare evidente la volontà di quest'ultimo di voler ripristinare, attraverso la "proroga" dell'entrata in vigore del testo unico edilizia, disposta dall'articolo 5-bis del Dl 411/2001 (inserito dalla legge di conversione), sia pur temporaneamente, la previgente normativa e, pertanto, occorre ritenere applicabile, tra gli altri, l'articolo 20 della legge 47/1985 e ritenere quali reati i fatti punibili da tale disposizione previsti.

Commento

La pronunzia va ambientata nella discussa questione degli effetti della ritardata entrata in vigore del T.U. in materia edilizia 2001/380. Secondo la S.C. l'abrogazione delle previgenti leggi di cui al predetto T.U. (con speciale riferimento alla legge 1985 n.47) sarebbe comunque inoperante, essendo chiara la volontà del legislatore di tenere in vita la strumentazione previgente . Cfr., in senso divergente, Trib. Ivrea 3 luglio 2002 n.462/2002.

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