Corte Costituzionale 17/2001: Illegittimità costituzionale dell'art.34 d.lgs 80/98 in quanto contrastante con l'art.76 Cost.

E' ordinata la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione perchè proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 d.lgs 31 marzo 1998, n.80 in quanto, secondo la Cassazione rimettente, la norma è in contrasto con l'art. 36 Cost., laddove ha sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sui diritti soggettivi - diversi da quelli indennitari - conseguenti alla tenuta, da parte della pubblica amministrazione, di comportamenti materiali nell'ambito di procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio. Un nuovo esame si richiede in quanto. dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, è sopravenuta la legge n. 205 del 2000 (in vigore dal 10 agosto 2000), la quale - con l'articolo 7 - ha formalmente sostituito il testo dell'articolo 34 del d.lgs n. 80 del 1998, ripetendo integralmente il contenuto della norma originaria, ma - naturalmente - attribuendole l'efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale.

Commento

Le Sezioni Unite della S.C. più non potranno difendersi dietro lo schermo dell'eccesso di delega ex art 76 Cost. della normativa che affida alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le questioni afferenti diritti soggettivi connessi alla tenuta di condotte materiali nell'ambito di procedure espropriative. Il Giudice delle Leggi rispedisce al mittente la spinosissima questione in esito all'entrata in vigore della legge n.205 del 2000 che dota della forza di legge ordinaria il modo di disporre del precedente art.34 d.lgs.1998 n.80.

Aggiungi un commento