Corte Costituzionale, n. 160/2008. Incostituzionalità degli artt. 5 e 6 della l. 1138/1970 in materia di enfiteusi.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della l. n. 1138/1970, Nuove norme in materia di enfiteusi, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 (data di entrata in vigore del codice civile), non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. La diversità di trattamento che risulta nelle regole di determinazione del capitale di affrancazione per le enfiteusi urbane anteriori al 28 ottobre 1941 non trova dunque ragionevole giustificazione, ed è, perciò, in contrasto con gli att. 3 e 42, commi II e III, della Costituzione.

Commento

La mancata previsione di un criterio di adeguamento del valore del capitale di affrancazione non poteva sottrarsi alla censura del Giudice delle leggi, sotto il profilo della palese violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.3, tenuto conto della protezione del diritto di proprietà e del contenuto dello stesso (art.42 Cost.).

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