Corte Cost., n. 394/2005. Il diritto di assegnazione della casa "coniugale" spetta anche al genitore naturale

La Corte ha dichiarato non fondata, con una sentenza interpretativa di rigetto, la relativa questione di legittimità costituzionale e per l'effetto riconosciuto la sussistenza nel nostro ordinamento, pur in mancanza di un'autonoma previsione, del diritto del genitore affidatario di prole naturale ad ottenere, a seguito della cessazione della convivenza di fatto con l'altro genitore, la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Si tratta di regula iuris immanente al sistema, ricavabile per via interpretativa dal principio di responsabilità genitoriale.

Commento

Un altro tassello posto a presidio della famiglia di fatto. Il diritto di assegnazione della casa "coniugale" spetta anche al genitore affidatario della prole naturale. L'ambito della protezione acordata dalla pronunzia della Corte è destinato ad incrementarsi per effetto della successiva entrata in vigore della l. 8 febbraio 2006 n.54 e del regime di opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione debitamente trascritto.

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