Corte Cost., n. 308/2008. Negato ogni automatismo al II comma dell'art.155 quater c.c. dalla Corte Costituzionale

Non è fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, comma I, c.c. introdotto dall'art. 1, comma II, l. n. 54/2006 recante Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio atteso che tale previsione deve essere interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata a un giudizio di conformità all'interesse del minore.

Commento

Il Giudice delle Leggi si pronunzia sulle numerose istanze di rimessione afferenti la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.155 quater cod.civ., laddove pareva aver istituito un meccanismo automatico di perdita del diritto di abitazione della casa coniugale in conseguenza del sopraggiungere di nuove nozze del coniuge divorziato affidatario della prole (ovvero della convivenza more uxorio del medesimo). La Corte si è pronunziata nel senso della legittimità costituzionale della norma in parola sulla scorta della peculiare interpretazione della stessa. Essa non prevederebbe alcun automatismo, dovendo ciascuna situazione essere comunque vagliata da un giudice che dovrà valutare la situazione, tenuto conto dell'interesse della prole.

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