Convenzioni tra confinanti in tema di distanza tra costruzioni. Inderogabilità delle prescrizioni urbanistiche. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 24827 del 9 novembre 2020)

In tema di distanze legali nelle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate - contrariamente a quelle del codice civile - a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue l'invalidità - anche nei rapporti interni - delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità - per questi ultimi - di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare.
In tema di violazione delle distanze legali, ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce la inderogabilità pattizia delle disposizioni amministrative in tema di distanze legali tra costruzioni. A differenza di quanto è possibile concludere relativamente alla normativa codicistica, la volontà interprivata non può disporre in materia, se non limitatamente alla disciplina quantitativa del distacco rispetto al confine di ciascuna delle edificazioni da eseguirsi sui fondi confinanti, fermo restando tuttavia il rispetto della misura minima della distanza prevista dalle fonti regolamentari.

Aggiungi un commento