Convenzione regolatrice degli effetti della rinuncia all'eredità da parte di un chiamato. Effetti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32703 del 15 dicembre 2025)

In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all’eredità di uno dei chiamati – stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni – presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l’acquisto, opera il principio semel heres, semper heres, che rende inefficace ogni rinuncia successiva

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda pratica riguardava un avviso di accertamento e liquidazione notificato ad un contribuente dall'Agenzia delle Entrate a un contribuente. L'ufficio pretendeva il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali relative ai beni immobili caduti in successione dopo la morte del padre di costui.
Il figlio non aveva presentato la dichiarazione di successione, avendo formalmente rinunciato all'eredità del padre.
Secondo l'ufficio, il contribuente aveva tenuto comportamenti successivi incompatibili con la volontà di rinunciare. Egli, infatti, aveva sottoscritto atti relativi alla gestione dei beni appartenenti in parte all’asse ereditario. Per l'AE tali "fatti concludenti" integravano una accettazione tacita che revocava automaticamente la precedente rinuncia. [La tesi è stata respinta: da un lato i beni in parola erano già in comproprietà tra lui e il padre prima della morte di quest'ultimo, dall’altro, una volta espressa una rinunzia, non è possibile rinvenire in contegni concludenti gli estremi di una accettazione tacita.
Si può aggiungere che nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia all’eredità esclude l’ammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinunzia stessa (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 6803 del 21 marzo 2026).

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