Convenzione di manleva del cedente: accollo di debiti futuri. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25311 del 16 settembre 2025)

In tema di cessione di crediti, la convenzione con la quale il cessionario si impegna ad esonerare e manlevare il cedente da qualsiasi onere e responsabilità in ordine alle vicende future – anche di natura processuale – dei crediti ceduti, e si preveda altresì che le azioni intraprese vengano continuate dal cedente, nell’interesse del cessionario, con spese ed oneri a carico di quest’ultimo, integra un valido patto di accollo di debiti futuri, in quanto dotato di oggetto in concreto determinabile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, il credito può essere ceduto a titolo oneroso pro soluto o pro solvendo. Nella prima ipotesi non v'è garanzia del buon esito del pagamento, il cui rischio rimane in capo al cessionario, mentre nella seconda ipotesi, al contrario, il cedente deve rivalere il cessionario del mancato adempimento da parte del debitore ceduto.
Ciò premesso, nel caso di specie, concernente una cessione evidentemente effettuata pro soluto, era stata apposta alla cessione una clausola peculiare, alla cui stregua le eventuali azioni legali necessarie per esigere il credito, sarebbero state intraprese e coltivate a cura del cedente, ma nell'interesse e a spese del cessionario. Una simile pattuizione è stata qualificata come valido accollo di debiti futuri.

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