Convenuto in petitio hereditatis e semplice condividente possessore pro quota del bene ereditario: ambito di applicazione dell’art. 535, comma I, cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 640 del 14 gennaio 2014)

L'art. 535, comma I, c.c., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 c.c., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento pro quota.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il coerede che abbia goduto del bene comune in via esclusiva sarà pertanto tenuto soltanto a corrispondere i frutti civili e non le altre voci previste nel I comma dell'art.535. Detta norma disciplina inoltre tra le ipotesi di soggetti che potrebbero essere convenuti con la petitio hereditatis anche l'eventuale erede apparente (che assume rilievo in relazione all'atto di disposizione in forza del quale un terzo in buona fede potrebbe divenire proprietario, acquistando a non domino.

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