Contratto stipulato per sé o per persona da nominare. Difettosità della dichiarazione di nomina: legittimazione attiva a far valere il relativo vizio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28394 del 28 novembre 2017)

In caso di contratto stipulato per sé o per persona da nominare, la tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d'ufficio né deducibile da terzi interessati, ma può essere eccepita soltanto dall'altro contraente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la natura relativa della legittimazione ad agire afferente all’ipotesi di annullabilità del contratto concluso ai sensi degli artt.1401 e ss. Cod.civ.. Nel caso specifico veniva in considerazione la dichiarazione di nomina del terzo in favore del quale la stipulazione avrebbe dovuto sortire i propri effetti, fatta fuori tempo massimo. Ma chi si può dolere di tale vizio? Soltanto il soggetto rappresentato, non certamente altri.

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