Contratto stipulato da falsus procurator. E' rilevabile d'ufficio il difetto di poteri rappresentativi. Le SSUU rivedono il precedente orientamento. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 11377 del 3 giugno 2015)

In tema di contratto stipulato da falsus procurator, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, il contratto posto in essere dal falsus procurator non può essere qualificato come nullo, nè come annullabile, bensì semplicemente come improduttivo di effetti (pur essendo suscettibile di essere ratificato, dunque di assumere efficacia successivamente per effetto di un intervento del soggetto falsamente rappresentato). Ciò premesso, ci si domanda se l'eccezione di inefficacia sia riservata alla parte ovvero se possa anche essere rilevata dal giudice.
Le Sezioni Unite, mutando la precedente opinione del supremo Collegio sul punto, decidono in quest'ultimo senso, osservando come la deduzione dell'inefficacia del contratto in difetto di poteri rappresentativi costituisca l'oggetto di una mera difesa e non già di un'eccezione in senso stretto, diversamente producendosi gli effetti di una tacita ratifica solo a causa del mancato rilievo dell'eccezione predetta.

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